Agevolazione introdotta dal decreto Rilancio in termini di credito d’imposta del 30 per cento

Moda, bonus sulle rimanenze: atteso l’ok dalla Commissione europea

Un bonus sotto forma di credito d’imposta per sostenere le imprese del settore moda e accessori che, a causa dell’emergenza Covid, hanno registrato un aumento delle rimanenze finali.

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri principali del Bonus moda e tessile (insieme a quelli del Bonus teatro e spettacoli). L’agevolazione, introdotta dal decreto Rilancio, è diretta “a sostenere le imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria” ed è pensata per compensare i danni economici legati alla pandemia. In concreto si tratta di un credito d’imposta concesso solo a determinate condizioni. (prosegue)

Credito d’imposta che è riconosciuto nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino “eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio”. Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate l’incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino. Così da consentire l’individuazione della quota fruibile del credito.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente online direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Manca però ancora l’ok da parte della Commissione europea, necessario per sbloccare i termini per l’invio della comunicazione. L’Agenzia precisa: “Con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, saranno definiti i termini per l’invio della comunicazione”.

 

Dopo aver ricevuto le comunicazioni, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili. Il tutto sempre in rapporto alle risorse disponibili. “La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione”, conclude la nota dell’Agenzia.